TERMINI E CONDIZIONI

Nuove Condizioni Generali per i servizi di corriere


Articolo 1, Definizioni

A tali condizioni si applicano le seguenti definizioni: AVC: Condizioni generali di trasporto del 1983, come da ultimo stabilite dalla StichtingVervoeradres e depositate presso il registro della Arrondissementsbank di Amsterdam e Rotterdam CMR: Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada ( Ginevra 1956). Corriere: la persona che si impegna nei confronti del mittente a trasportare una spedizione e a consegnarla al destinatario nel più breve tempo possibile, convenendo il tempo di consegna o il termine di consegna entro il quale la spedizione dovrà comunque essere consegnata all'ordine Spedizione: un bene o l'insieme di colli che vengono trasportati simultaneamente e sono destinati a un destinatario Mittente: la controparte contrattuale del corriere Destinatario: destinatario o (co) residente o subordinato operante presso l'indirizzo di consegna a a cui il corriere deve consegnare la spedizione Forza maggiore: circostanza che un corriere attento non avrebbe potuto evitare e le cui conseguenze non avrebbe potuto prevenire.


Articolo 2, Campo di applicazione

Oltre a queste condizioni, ai servizi di corriere nazionali si applica l’AVC, nella misura in cui queste non si discostano da esse, mentre ai servizi di corriere transfrontalieri si applica la CMR, nonché le disposizioni di queste condizioni che non sono in conflitto con la CMR.


Articolo 3, Obblighi del corriere

Il corriere è tenuto a ricevere la spedizione nel luogo e nell'ora convenuti.Se il corriere non adempie agli obblighi di cui al comma 1, il mittente ha diritto, salvo il suo diritto al risarcimento dei danni, di risolvere immediatamente il contratto accordo. Il corriere è tenuto a consegnare la spedizione al destinatario entro e non oltre l'orario concordato o entro il termine concordato. Non si applica l'articolo 16 AVC relativo al ritardo.


Articolo 4, Obblighi del mittente

Il mittente è tenuto a ottemperare alle formalità doganali e alle altre formalità che devono essere espletate prima della consegna della merce, ad allegare alla lettera di vettura i documenti necessari e a metterli a disposizione del corriere e a fornirgli tutte le informazioni necessarie.


Articolo 5, Spedizione danneggiata ma contenuto ancora utilizzabile

Se la spedizione ricevuta dal corriere non viene consegnata nelle stesse condizioni in cui ha ricevuto la spedizione, ma il suo contenuto può comunque essere utilizzato per lo scopo a cui era destinato, il corriere è tenuto, salvo cause di forza maggiore, a riparare il danno alla spedizione verrà rimborsato fino ad un massimo di Euro 453 per spedizione. Spedizione danneggiata e contenuto non più utilizzabile o spedizione difettosa Se la spedizione ricevuta dal corriere non viene consegnata a destinazione o non viene consegnata nelle stesse condizioni in cui ha ricevuto la spedizione, per cui il contenuto della spedizione può non più utilizzato per lo scopo cui era destinato, il corriere è tenuto, salvo casi di forza maggiore, a risarcire il danno dallo stesso causato, tenendo conto dei seguenti importi: - Per danni alla spedizione stessa, un massimo di Euro 453 per spedizione; - Per danni dovuti a La spedizione non può più essere utilizzata per lo scopo previsto, al massimo 2x il trasporto.Anche il trasporto concordato non è dovuto. Il trasporto già pagato deve essere rimborsato come non pagato Ritardo Se la spedizione viene consegnata dopo il tempo concordato o dopo la scadenza del periodo concordato, salvo casi di forza maggiore, il prezzo di trasporto concordato non è dovuto. Il trasporto già pagato dovrà essere rimborsato come non pagato. Se il mittente e/o il destinatario hanno subito un danno, diverso dal danno alla spedizione, il corriere è tenuto a risarcire tale danno fino ad un massimo pari al doppio del nolo pattuito.Se anche la spedizione è danneggiata, il corriere è , Salvo casi di forza maggiore, è responsabile anche dei danni alla spedizione stessa fino ad un massimo di NLG 1.000 per spedizione. L'onere di provare il danno spetta al mittente e/o al destinatario. In applicazione del paragrafo 3 di questo articolo, il corriere Non è ammesso ricorso alla forza maggiore in caso di: inidoneità fisica e psichica del conducente del veicolo; la difettosità e non idoneità del veicolo e del materiale utilizzato dal corriere; congestione del traffico prevedibile e/o densità del traffico.


Articolo 6. L'articolo 5 non si applica ai trasporti transfrontalieri.

Spiegazione L'articolo 5 delle presenti condizioni aumenta la responsabilità del corriere rispetto alla responsabilità prevista nel Libro 8: 1102 Nuovo Codice Civile. Ai sensi di questo articolo, tale aumento di responsabilità è nullo a meno che l'articolo 5 delle presenti condizioni non sia registrato in un documento separato contenente il contratto di trasporto. Il documento separato per eccellenza è la polizza di carico. Si consiglia di copiare integralmente sulla lettera di vettura il testo dell'articolo 5, oltre alla clausola di rinvio alle presenti condizioni.


Trasporti e logistica Paesi Bassi Termini e condizioni generali di pagamento



Le presenti condizioni relative ai pagamenti per il trasporto, lo stoccaggio e altre attività logistiche affidate al vettore, stabilite da Transport and Logistiek Nederland, sono state depositate presso la cancelleria del tribunale distrettuale dell'Aia il 1° ottobre 1993, atto numero 238.

Articolo 1 – PAGAMENTO

1. In caso di spedizione affrancata, il trasporto e gli altri costi relativi alla merce sono dovuti nel momento in cui il mittente/cliente consegna la lettera di vettura al vettore o nel momento in cui il vettore accetta l'ordine .

2. Se è stata concordata una spedizione franco porto, il destinatario è tenuto a pagare il trasporto, gli altri costi sostenuti in relazione al trasporto e gli altri costi sostenuti dalla merce al momento del ricevimento della merce; Se non rispetta ciò al primo sollecito, il mittente/cliente è responsabile in solido con lui del pagamento.

3. Se il vettore, salvo il caso di spedizione non pagata, su richiesta del mittente/cliente addebita il nolo, le spese dovute ad altri motivi relative al trasporto e gli altri oneri gravanti sulla merce in relazione al trasporto effettuato al destinatario o a un terzo, il mittente/cliente resta obbligato a pagare tali importi se il destinatario o il terzo non li paga al primo sollecito.

4. Se il corriere invia una fattura, il debitore è tenuto a pagarla entro 14 giorni dalla data della fattura.

5. Le fatture si ritengono accettate e approvate dal debitore se il vettore non riceve un'opposizione scritta entro otto giorni dalla data della fattura.

6. Se il debitore è inadempiente, è tenuto a pagare, oltre all'importo del capitale, anche gli interessi legali.

7. Eventuali pagamenti verranno detratti prima dagli interessi dovuti e poi dalla somma capitale.


Articolo 2 – COMPENSO

Il mittente/cliente non ha il diritto di compensare i debiti con gli importi addebitati dal vettore in base ad un accordo concluso con lui, a meno che il vettore non abbia riconosciuto il credito per iscritto.


Articolo 3 – RACCOLTA

1. Il vettore ha il diritto di addebitare alla persona tenuta al pagamento tutte le spese extragiudiziali e giudiziarie necessarie per il ritiro. Le spese extragiudiziali, con un minimo del 15% dell'importo del capitale, sono dovute solo dal momento in cui il debitore è inadempiente e il credito è stato esternalizzato.

2. La fattura del relativo avvocato, ufficiale giudiziario o agenzia di riscossione serve come prova dell'importo delle spese extragiudiziali.


Articolo 4 – DIRITTO DI RITENZIONE

1. Il vettore ha un diritto di ritenzione sulle merci e sui documenti in suo possesso in relazione al contratto di trasporto nei confronti di chiunque ne richieda la consegna. Tuttavia, non ha diritto a tale diritto nei confronti di terzi se, al momento in cui ha ricevuto la merce per il trasporto, aveva motivo di dubitare della facoltà del mittente/cliente di mettere la merce a disposizione per il trasporto a quello terzo.

2. Il vettore può esercitare nei confronti del mittente/cliente o del destinatario/destinatario il diritto di ritenzione sulle merci, sui fondi e sui documenti per quanto gli è o gli sarà dovuto in relazione al trasporto delle merci.

3. Può esercitare tale diritto anche per gli importi addebitati sulla merce a titolo di pagamento in contrassegno.

4. Il vettore può esercitare il diritto di ritenzione riconosciuto ai commi 2 e 3 anche per quanto gli è ancora dovuto dal mittente/cliente in relazione a precedenti contratti di trasporto.

5. Finché la merce non è arrivata a destinazione, il vettore ha il diritto di esigere dal mittente/cliente una garanzia per la merce e tutti i crediti che ha o avrà nei confronti del mittente/cliente. Esso

6. diritto di differire la partenza del mezzo di trasporto o di sospendere il trasporto una volta iniziato finché la sua richiesta di cauzione non è stata soddisfatta.

7. Il vettore non risponde mai degli eventuali danni derivanti dal rinvio o dalla sospensione di cui sopra.


Articolo 5 – DIRITTO DI PEGNO

1. Tutte le merci, documenti e fondi che il vettore ha o riceverà a qualsiasi titolo e per qualsiasi destinazione servono come garanzia per tutte le pretese che ha nei confronti del mittente/cliente o del proprietario. Se il credito non viene risolto, la garanzia verrà venduta pubblicamente o mediante vendita privata, se l'accordo è stato raggiunto dopo che è sorta l'autorità di vendita.


Articolo 6 – CAUZIONE SOSTITUTIVA/RITARDO DI PAGAMENTO

1. Il debitore non può mai opporre al vettore una dilazione di pagamento, espressamente concessa o meno, rispetto ad ordini precedenti, eccedenti il termine di 14 giorni.2. Se il mittente/cliente, o un terzo per conto del mittente/cliente, fornisce una garanzia bancaria irrevocabile accettata dal vettore per le pretese di cui al comma 5 dell'articolo 4 (sospensione) e al comma 1 dell'articolo 5 (pegno) , il vettore decade da tutti i diritti conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 (mantenimento e sospensione) e dell'articolo 5 (pegno).


Articolo 7 – CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO

1. Il mittente/cliente è tenuto a tenere informato il trasportatore dell'indirizzo al quale può essere raggiunto.2. Eventuali danni derivanti dall'inosservanza da parte del mittente/cliente dell'obbligo di cui al comma 1 non saranno mai a carico del vettore.


Articolo 8

Queste condizioni possono essere denominate "Condizioni generali di pagamento di Transport and Logistics Netherlands".

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